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IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CIVILI

IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI CIVILI

D.M. 30/03/2022 – RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13)

Il 07/07/2022 entrerà in vigore il D.M. 30/03/2022 che approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13) e vengono resi obbligatori i requisiti minimi di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (residenziali, strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici), nuovi o esistenti, sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (art. 2.1 del D.M. 03/08/2015).

La stessa RTV può comunque costituire un utile riferimento per la progettazione anche di altre opere da costruzione (esempio edifici industriali, ecc.).

La RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili introduce requisiti antincendio minimi, che si differenziano a seconda della destinazione d’uso e delle caratteristiche degli edifici.

Classificazione degli edifici

SA: chiusure d’ambito di:

  1. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h < 12 m, affollamento complessivo < 300 occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (erogazione cure mediche);
  2. edifici fuori terra, ad un solo piano;

SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h < 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (erogazione cure mediche);

SC: chiusure d’ambito dei restanti edifici (h > 24 m) e con Rvita pari a D1, D2 (erogazione cure mediche).

ATTENZIONE: gli edifici destinato a cure mediche sono sempre soggetti alla norma, indipendentemente dall’altezza.

Facciate – Reazione al fuoco

Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le facciate di tipo SA.

Per gli edifici di tipo SB ed SC il Codice di Prevenzione Incendi (Capitolo S.1) prevede che gli elementi della facciata debbano possedere dei requisiti minimi di reazione al fuoco:

  1. a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, …) – riferimento tabella S.1-7;
  2. b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …) – Riferimento tabella S.1-6;
  3. c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito – Riferimento tabella S.1-6
  4. d) gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito – Riferimento tabella S.1-6

ATTENZIONE: il Progetto Antincendio dovrà determinare i requisiti di reazione al fuoco dei materiali in facciata. La voce di capitolato dovrà contenere necessariamente la stessa prescrizione.

Facciate – Fasce di separazione

Nel caso di incendio che interessa la facciata dell’edificio, è fondamentale limitarne la propagazione lungo la stessa.

A tal fine, la RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili obbliga alla realizzazione di fasce “taglia fuoco”, in corrispondenza delle proiezioni della compartimentazione interna, sia orizzontale (solai), sia verticale (pareti).

Le fasce di separazione devono avere le seguenti caratteristiche:

  • realizzate con materiali/prodotti con reazione a fuoco in Euroclasse A1 o A2-s1,d0 (ovvero le migliori possibili);
  • costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30-ef (o-i) o, se portanti, RE 30-ef (o-i).

ATTENZIONE: nei sistemi di cappotto termico ETICS certificato secondo la specifica tecnica “ETAG 004” (che è stata sostituita dal documento per la valutazione europea EAD 0400083-00-0404) e dotati di dichiarazione di prestazione DoP , viene riportato il requisito di reazione al fuoco dell’intero pacchetto.

 

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